- Elena Albricci
Finanziamenti al consumo: riduzione dei costi recurring
La sentenza della Corte Europea n. 383 ha sancito il diritto per i consumatori di chiedere la restituzione di ogni costo anticipato, ovvero dei c.d. costi di recuring, ovvero gli interessi e i costi assicurativi, e i costi di up front, ovvero le spese di istruttoria, le commissioni per gli intermediari, ed ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento. Prima della diretta applicazione della suddetta sentenza chi dopo aver concluso un finanziamento aveva intenzione di estinguerlo anticipatamente, quindi prima della naturale scadenza, doveva restituire all’istituto di credito il capitale residuo, gli interessi maturati fino a quel momento, i mancati interessi sulle rate tramite il pagamento della c.d. penale e tutte le spese sostenute dal medesimo istituto per la conclusione del finanziamento. Dopo la pubblicazione della sentenza, in considerazione del fatto che le sentenze della Corte di Giustizia Europea sono direttamente applicabili, la stessa impone, pertanto, alla Banca D’Italia e all’Arbitro Bancario Finanziario di rispettare i principi per assicurare una corretta applicazione del diritto Europeo. In ragione di ciò per quanto riguarda i nuovi contratti di finanziamento di credito al consumo dovranno contenere clausole più trasparenti in modo da assicurare al cliente una più chiara informativa anche nella fase precontrattuale in modo da poter instaurare un confronto per l’eventuale rimborso di tutte le spese della procedura; mentre per i contratti in corso di finanziamento gli intermediari sono chiamati a ridurre il costo totale del finanziamento di tutti i costi specificai dalla sentenza e a carico del consumatore.
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