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Loss Recovery. Tra class actions e processi penali


«L’Italia vanta una ricchezza al netto dei debiti di quasi 10 mila miliardi di euro e un risparmio pro capite di 160 mila euro. A fronte di questo patrimonio ingente però, il nostro paese si colloca negli ultimi posti in termini di educazione finanziaria». L’intervento dell’avvocato cassazionista Luca Baj ha aperto il convegno dal titolo “Loss recovery, tra class actions e processi penali”, che venerdì 22 novembre ha riunito i professionisti del settore per discutere degli strumenti di tutela a disposizione del pubblico degli investitori. Nella storica cornice della Sala Alfredo Piatti in Città Alta, il Centro Studi IPA (Investement protection advisors) – che promuove l’analisi economica e giuridica di tematiche relative agli strumenti finanziari e alla tutela del risparmio - ha riunito importanti personalità nazionali e internazionali, per fornire un’analisi comparativa circa le procedure giudiziarie per la difesa degli investitori e la quantificazione e il ristoro del danno.

Il filo rosso dell’evento – diretto da Gianfranco Ursino, vicecaporedattore de “Il Sole 24 Ore Plus” – è quello del valore dell’informazione, a cominciare da quella giornalistica. Agli addetti del settore è richiesto «un grande senso di responsabilità» ha affermato Ursino «poiché, consci del fatto che la diffusione della notizia finanziaria influenzerà il mercato, essi devono prestare attenzione a quello che comunicano senza rinunciare ad andare a fondo della vicenda». Ma l’informazione non è solo quella giornalistica, ma anche e soprattutto quella che riflette il prezzo degli strumenti finanziari, che in un mercato efficiente equivarrà al loro valore effettivo. «Il valore di uno strumento finanziario incorpora le informazioni, in un mercato efficiente gli investitori sono autorizzati a presumere che le informazioni siano corrette e il valore del titolo sia reale» ha affermato l’avvocato Cino Raffa Ugolini. Quando questo non accade, gli investitori sono legittimati ad agire in giudizio singolarmente o attraverso una class action, qualora la condotta dannosa abbia prodotto i suoi effetti nei confronti di un'ampia platea di individui. In Italia, il ricercatore Massimo Foglia ha spiegato come «un’apatia razionale» si sia impadronita della popolazione, che in presenza di «atomized losses» (perdite infinitesimali a danno del singolo, che invece provocano un danno significativo alla collettività) decide di non intraprendere la via giudiziaria per chiedere il ristoro dei danni patiti. Per porre rimedio a questa situazione il legislatore è intervenuto con legge n.31 del 2019 (operativa tra un anno) che provvederà ad ampliare il campo dei legittimati attivi, a rendere «più ospitale» il meccanismo temporale di adesione degli altri membri della classe nonché a disciplinare in modo più rigoroso la remunerazione prevista per gli avvocati. La class action italiana è «un trapianto giuridico» di uno strumento nato negli Usa e che qui continua a trovare terreno fertile. L’avvocato americano Joseph Gulino ha spiegato come la class action negli Usa, generalmente portata avanti da un singolo investitore per conto anche degli altri che rimangono anonimi, abbia una partecipazione più automatica rispetto a quella italiana. Le azioni collettive presentate in America nel 2018 sono più di 400 (in leggero calo rispetto agli anni precedenti). Gli Usa non sono stati l’unico terreno di confronto per l’Italia, perché Simon de Broise, membro di uno dei più importanti studi legali in Uk ha parlato della class action in Inghilterra, mentre il Presidente della Corte d’Appello di Monaco Karl Peter Puszajler ha fatto una breve panoramica sull’utilizzo di questo strumento in Germania. La parola è passata quindi a Maximilian Weiss, che segue il caso “Volkswagen Dieselgate” in quella che è a tutti gli effetti la più grande azione risarcitoria collettiva mai fatta in Germania.

Una volta che il soggetto – singolarmente o attraverso class action – ha agito in giudizio, sorge il problema di provare il nesso di causalità tra il fatto illecito e il risarcimento del danno. Il giudice del Tribunale civile di Monza Alessandro Gnani ha spiegato che «se è vero che gli investitori fanno affidamento sulla veridicità dell’informazione che gli è stata fornita dall’istituto bancario», allora «l’esistenza del nesso causale deve essere presunta in caso di frode». Accertata una responsabilità contrattuale in capo alla controparte, resta però il problema di quantificare il danno. Il professore associato di Finanza all’Università di Miami Gennaro Bernile ha affermato che il «danno si misura molto semplicemente sulla differenza tra il movimento che lo stock di azioni avrebbe dovuto compiere e quello che ha effettivamente compiuto il giorno della frode». Ma che ne è del fattore tempo? L’investitore che tiene il titolo dopo che si è scoperta la frode ha diritto al risarcimento del danno? «La giurisprudenza più evoluta dice di no» ha spiegato l’avvocato Ugolini, che ha proseguito «l’informazione divenuta pubblica avrebbe consentito all’investitore diligente di disfarsi dei titoli

una volta venuto a conoscenza della frode, dunque il danno successivo non è risarcibile». «In ogni caso» conclude l’avvocato «l'investitore italiano è tutelato purché ci siano logiche economiche giustificabili».

Nel corso dell’evento sono altresì intervenuti: il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo Paolo Mandurino, che ha parlato del tema del sequestro ai fini della confisca soffermandosi in particolare sugli artt. 2641 cc e 187 Tuf; la consulente Lara Castelli per cui «l’attività del consulente tecnico nel corso delle indagini preliminari deve essere sempre orientata alla verità»; l’avvocato Oliver Novick che ha preso la parola sullo sviluppo in Sud Europa del litigation funding.

Nell’ultimo intervento della serata l’avvocato cassazionista Paolo Monari ha discusso gli aspetti deontologici nella class action: negli Usa un avvocato che sostenga 2 tesi contrapposte per 2 diversi clienti è manifestamente in conflitto di interessi, secondo le norme italiane invece “il conflitto sussiste quando si limita l’indipendenza dell’avvocato”. Mentre il sistema americano dunque fa l’interesse del cliente, in un play paradossale il sistema italiano fa l’interesse dell’avvocato, la cui indipendenza verrebbe limitata proprio dall’adesione costante e sistematica a una tesi.


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