Le modalità per sanare l’omessa denuncia di infortunio sul lavoro
Aggiornato il: 28 feb 2020
Ai sensi dell’art. 53 del Dpr. 1124/1965, il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni dei dipendenti con prognosi di guarigione entro tre giorni. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. l’omissione della denuncia di infortunio, ovvero l’invio oltre i termini previsti, ha natura omissiva. In particolare, l’obbligo di denuncia grava sul datore di lavoro, il quale è tenuto ad adempierlo inviando la comunicazione, in via telematica, alla Sede INAIL competente per territorio in base al domicilio dell’assicurato. Pertanto, la condotta omissiva del datore di lavoro si concretizza nel luogo in cui l’obbligo di comunicazione andava assolto, determinandosi una coincidenza tra il luogo di commissione e luogo di accertamento dell’infrazione. Con la Nota numero 10202/2019, l'INAIL ha ribadito che in caso di omissione di denuncia si applicano le sanzioni disposte di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ha chiarito la competenza territoriale per sanare l’eventuale omissione.
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