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CGUE: novità in tema di insolvenza transfrontaliera

Di recente la Corte di Giustizia Europea è intervenuta a dirimere un dubbio concernente l’individuazione della giurisdizione competente per le procedure di insolvenza, nel caso in cui si tratti della cd. “insolvenza transfrontaliera”, dove cioè il patrimonio del debitore entra in contatto con diversi ordinamenti, e possono essere attributi allo stesso debitore, in sede di procedura di insolvenza, dei patrimoniali e rapporti giuridici riferibili a diversi ordinamenti. In un tale contesto è evidente la necessità di individuare un criterio idoneo a determinare la giurisdizione competente. Tale questione, da tempo risolta per le persone giuridiche, è stata chiarita dalla CGUE, con la sentenza emessa al termine della causa C-253/10, anche in riferimento all’ipotesi in cui il debitore sia una persona fisica che non eserciti attività imprenditoriale o professionale autonoma. Criterio principe, applicabili di per sé anche alle persone fisiche, è quello del centro degli interessi principali del debitore (cd. Comi), la cui definizione è fornita dalla stessa Giurisprudenza della CGUE, di modo che risulti armonizzata su tutto il territorio UE: il “comi” deve essere individuato nel luogo in cui il debitore «esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi», sulla base di una valutazione effettuata caso per caso dal giudice nazionale. Tuttavia un centro di interessi così inteso, non è sempre agevolmente individuabile in relazione alle persone fisiche, ed in relazione a ciò la CGUE ha ritenuto che esso vada individuato nel «luogo in cui tale persona gestisce i suoi inte- ressi economici e dove la maggior parte dei suoi redditi sono percepiti e spesi, oppure al luogo in cui si trova la maggior parte dei suoi beni». Risulta pertanto centrale la localizzazione dei beni parte del patrimonio del debitore, tuttavia tale elemento non può essere, secondo la CGUE, determinante, in primo luogo a causa del rischio di trasferimento di beni all’estero con l’unico scopo di beneficiare di una posizione giuridica maggiormente favorevole nei confronti della classe dei creditori, in secondo luogo in quanto non può ritenersi che la presenza di un immobile all’esterno non è di per sé ed automaticamente idoneo ad escludere che il centro degli interessi della persona fisica si trovi presso lo Stato di residenza. In conclusione, la CGUE valorizza l’analisi concreta delle fattispecie effettuata dal Giudice nazionale, il quale dovrà valutare se ed in che mi sara, di fatto, la presenza di beni immobili all’estero incida sulla individuazione del centro di interessi del debitore.

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