La giusta causa di revoca di un amministratore di una S.p.A.
In una recente sentenza la Cassazione ha rilevato, da un lato, l’illegittimità di patti parasociali che stabiliscano i c.d. sindacati di gestione capaci di orientare dall’esterno le scelte degli amministratori e ha ritenuto, dall’altro lato, che l’esistenza di siffatto sindacato possa assumere il ruolo di giusta causa di revoca di un amministratore ai sensi dell’art. 2383 c.c..
Da tale considerazione è derivata la seguente massima di diritto: “Anche prima della riforma del diritto societario approvata col d.lgs. n. 6 del 2003 – che ha introdotto l’art. 2380 bis cod. civ., secondo il quale la gestione dell’impresa sociale spetta “esclusivamente” agli amministratori – vigeva, nella società per azioni, il principio di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori. Ne consegue che, anche qualora la nuova norma sia inapplicabile ratione temporis, costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore di una società per azioni, agli effetti dell’art. 2383, terzo comma, cod. civ., la sua adesione ad un patto parasociale che rimette le scelte gestorie alla volontà maggioritaria dei relativi contraenti (cosiddetto sindacato di gestione).”