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Regime fiscale in caso di sostituzione della SGR nei fondi di investimento

Con Risposta n. 124 del 04 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come, se nel corso dell’anno in cui è avvenuta la sostituzione del gestore del fondo la SGR sostituita ha maturato, per la parte relativa alla sua gestione, un’eccedenza a credito IVA, la SGR subentrante può farla confluire nelle liquidazioni periodiche a decorrere dalla data in cui la sostituzione è divenuta efficace, al netto di quanto già utilizzato dalla SGR sostituita nelle liquidazioni periodiche antecedenti a quella data. Con riferimento poi al credito IVA maturato dal fondo nell’anno precedente a quello in cui ha efficacia la sostituzione, lo stesso non trova autonoma evidenza nella dichiarazione annuale IVA presentata dalla SGR sostituita dal momento che quest’ultima effettua un versamento cumulativo dell’IVA complessivamente dovuta dalla SGR e dai fondi, previa somma algebrica dei saldi IVA rilevati in ciascuna distinta contabilità. Pertanto, il credito IVA pregresso del fondo può, alternativamente: (i) rimanere nella disponibilità della SGR sostituita - salvo regolare le poste finanziarie - confluendo nell’eccedenza annuale IVA (sez. III del quadro VL modulo 1), che può essere utilizzata in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come disposto dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 351 del 2001, ovvero, in alternativa, essere chiesta a rimborso; (ii) confluire nelle liquidazioni periodiche della SGR subentrante, al netto, ovviamente, degli utilizzi già effettuati dalla SGR sostituita. Tuttavia, poiché nel quadro VL non è possibile dare autonoma evidenza di detto credito IVA in quanto ciò che può essere dichiarato è solo il credito complessivamente maturato della società di gestione del risparmio come risultante dalla precedente dichiarazione, è la SGR subentrante a dover attestare l’esistenza contabile del credito IVA di spettanza del fondo, mediante la produzione all’ufficio competente, entro il termine previsto dall’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di idonea documentazione.

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