Sezioni Unite sulla nullità dei contratti derivati
Decisione lapidaria, che non lascia scampo ad equivoci: il derivato è nullo se il cliente non è stato reso edotto del mark to market, dei costi impliciti e dei rischi connessi alla perdita potenziale. Tema che ha caratterizzato ampi dibattiti nel tempo, quello dei derivati. Contrasti giurisprudenziali sia di merito sia di legittimità composti da questa sentenza resa a Sezioni Unite che pare porre un punto fermo sulla questione. La controversia era sorta da un Comune che aveva subito ingenti perdite per un derivato sottoscritto con un istituto di credito. Molti sono gli enti pubblici nella medesima situazione che sono riusciti a raggiungere, in questi anni, la rinegoziazione di “vecchi” strumenti, vittorie in causa, transazioni, ma anche sconfitte in sede giudiziale. Oggi la composizione dei diversi orientamenti apre la strada per quegli enti pubblici che sono ancora prigionieri di strutture create in totale disequilibrio informativo, e quindi sistematicamente sono sottoposti a perdite contratte o potenziali. La sentenza, inoltre, afferma il principio secondo il quale l’upfront non è affatto una posta attiva per il contraente, ma è un debito, e, se a contrarlo, è un ente locale, l’autorizzazione alla stipula del derivato deve necessariamente essere preventivamente autorizzato dal Consiglio. La rilevanza della pronuncia non è però limitata agli enti pubblici, dal momento che il principio potrà essere applicato ai derivati stipulati anche da privati e imprese.
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