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Il reato di aggiotaggio e la tutela dell'interesse pubblico economico

L'aggiotaggio comune (ex art. 501 del codice penale e art. 2637 del codice civile) si configura quando un soggetto, per trarne un vantaggio indebito, provoca l'alterazione del prezzo delle merci o valori ammessi nel pubblico mercato, attraverso artifizi o tramite la diffusione di notizie false, tendenziose o esagerate. Dalla forma comune si distinguono le condotte previste dall'art. 2637 c.c., che punisce anche le azioni finalizzate a incidere sull'affidabilità delle banche e l'alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il bene tutelato è l'interesse pubblico economico a impedire l'alterazione o il turbamento dei prezzi (di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato) e a non ingenerare sfiducia nei confronti delle banche. L'elemento psicologico è il dolo generico, che si concreta nella volontà di alterare i prezzi.


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