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730 integrativo entro il 25 ottobre


Entro mercoledì 25 ottobre 2017, il contribuente che, dopo aver presentato regolarmente il modello 730/2017, si accorge che i dati in esso esposti sono errati o incompleti, può provvedere alla loro correzione o integrazione presentando un modello 730/2017 Integrativo ad un CAF o ad un professionista abilitato. E’ possibile che con la correzione/integrazione del modello 730/2017 originario si realizzi: un maggior credito, un minor debito (correzione/integrazione a favore del contribuente) o un’imposta invariata; la modifica/integrazione dei soli dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; sia un maggior credito o un minor debito o un’imposta invariata sia la modifica/integrazione dei dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. Non è possibile presentare il modello 730/2017 Integrativo per effettuare una correzione/integrazione del modello 730/2017 originario che comporti il sorgere di un minor credito o di un maggior debito (correzione/integrazione a favore del Fisco).

LE POSSIBILITA' DI CORREZIONE:

Il contribuente che ha regolarmente presentato il modello 730/2017 entro i termini e che, successivamente, si è accorto di alcuni errori ed omissioni compiute nel modello, può presentare la dichiarazione integrativa per correggere quella originariamente presentata. Dalla nuova dichiarazione presentata potrà emergere un maggior credito o un minor debito e si parlerà in tal caso di dichiarazione a favore del contribuente, oppure al contrario un minor credito o un maggior debito e si parlerà di dichiarazione a sfavore del contribuente. L’articolo 5 del D.L. n. 193/2016 ha uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative. Ciò significa che mentre prima la dichiarazione integrativa a favore poteva essere effettuata solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ora potrà invece essere presentata entro il termine di accertamento, ossia entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

Pertanto, con riferimento al modello 730/2017 (redditi 2016), il contribuente che intende presentare una dichiarazione integrativa, potrà adottare uno dei seguenti comportamenti: presentare un Mod. 730 integrativo entro il 25 ottobre 2017; presentare un Mod. REDDITI 2017 PF correttivo entro il 31.10.2017; presentare un Mod. REDDITI 2017 PF integrativo entro il 30.09.2018; presentare un Mod. REDDITI 2017 PF integrativo entro il 31 dicembre 2022.

CORREZIONI A FAVORE O A SFAVORE:

È importante distinguere fin da subito che:

_è possibile presentare entro il 25.10.2017 il 730/2017 integrativo nel casi in cui si tratti di correzioni a favore del contribuente o dei dati del sostituto. In alternativa al 730 integrativo il contribuente può sempre decidere di presentare il modello Redditi PF 2017 “integrativo a favore”. Tuttavia, se ancora nei termini, la presentazione del modello 730 integrativo è sicuramente la soluzione migliore, in quanto consente di recuperare rapidamente le maggiori imposte versate o ottenere il rimborso dei maggiori crediti d’imposta.

_non è possibile, invece, utilizzare il modello 730/2017 Integrativo per la correzione/integrazione del modello 730/2017 originario che comporti un minor credito o un maggior debito (correzione/integrazione a favore del Fisco). In tal caso sarà necessario presentare il modello Redditi PF integrativo.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE - CODICE 1:

Se l’integrazione o la correzione comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, perché nel mod. 730 originario non sono stati indicati alcuni oneri detraibili o deducibili) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio, per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), entro il 25.10.2017 il contribuente può presentare ad un Caf o ad un professionista abilitato il modello 730/2017 Integrativo, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Nel caso in cui dal modello integrativo scaturisca un minor debito o un maggior credito, deve essere compilata anche la sezione VII del quadro F. Se il modello integrativo viene presentato: allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui è stato presentato il modello originario, è necessario esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata; ad un Caf o a un professionista abilitato diverso da quello a cui è stato presentato il modello originario, o nel caso in cui il 730 originario fosse stato presentato al sostituto d’imposta, è necessario esibire tutta la documentazione. In alternativa il contribuente può presentare il modello Redditi Persone fisiche 2017, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello Redditi PF 2017 potrà essere presentato: entro il 31.10.2017 correttivo nei termini; entro il 30.09.2018 integrativo a favore; entro il 31.12.2022 integrativa art. 2 comma 8 DPR 322/1998. In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

DATI DEL SOSTITUTO ERRATI - CODICE 2:

Nell' ipotesi in cui la correzione del mod. 730/2017 riguardi solo i dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio (perché, ad esempio, il contribuente ha dimenticato di fornirli in maniera completa al soggetto che gli ha prestato assistenza fiscale o li ha forniti in modo inesatto), entro il 25.10.2017 il contribuente può presentare ad un Caf o ad un professionista abilitato il modello 730/2017 Integrativo indicando:  il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;  ed i dati corretti del sostituto d’imposta nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

DATI DEL SOSTITUTO ERRATI E INTEGRATIVA A FAVORE - CODICE 3:

Se il contribuente si accorge di aver commesso degli errori la cui correzione/integrazione comporti l’emergere di un maggior credito o un minor debito o un’imposta invariata, e anche di non aver fornito tutti i dati che consentano di identificare il sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio, nella compilazione del 730 integrativo dovrà essere indicato il codice 3. In questo caso la modifica deve essere effettuata dallo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale per la dichiarazione originaria.

ADEMPIMENTI DELL'INTERMEDIARIO:

Il CAF o il professionista abilitato che riceve il modello 730/2017 integrativo rilascia al contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, ovvero il modello 730-2 Integrativo. Entro il 10.11.2017, poi: verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa; effettua il nuovo calcolo delle imposte; elabora un prospetto di liquidazione, il modello 730-3 Integrativo, che rilascia al contribuente insieme ad una copia della dichiarazione integrativa; trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati del modello 730/2015 Integrativo ed il relativo modello 730-4 Integrativo. I modelli 730-4 Integrativi vengono poi messi a disposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria ai sostituti d’imposta che dovranno effettuare i conguagli dovuti.

LE CORREZIONI A FAVORE DEL FISCO:

Se l'integrazione della dichiarazione originariamente presentata comporta un minor credito o un maggior debito non è possibile presentare il modello 730 integrativo. In tal caso, infatti, è possibile sanare la propria posizione provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute mediante ravvedimento operoso e presentando il modello REDDITI PF 2017 “correttivo” o “integrativo” entro le seguenti scadenze: entro il 31.10.2017 correttivo nei termini; entro il 30.09.2018 integrativa; entro il 31.12.2022 integrativa art. 2 comma 8 DPR 322/1998. Se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare l'importo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, e la sanzione in misura ridotta applicando il ravvedimento operoso.

EFFETTI DEL MOD. 730/2017 INTEGRATIVO PER IL CONTRIBUENTE:

Il sostituto d’imposta provvederà a conguagliare al contribuente le somme risultanti dal modello 730/2017 Integrativo nel mese di dicembre.


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