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Nuova disciplina dei buoni pasto


Con il Decreto dello Sviluppo economico n. 122 del 7.6.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10.08.2017 ed entrato in vigore il 9.9.2017 (dopo 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.) sono state definite le regole attuative in materia di servizi sostitutivi di mensa, come previsto dall'art. 144 del D.lgs. 50/2016 (che ha abrogato il precedente DPR 207/2010). Con il decreto, in particolare, sono stati individuati: gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto; le caratteristiche dei buoni pasto; il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili; al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.

DEFINIZIONI:

Prima di descrivere le novità introdotte, si ricordano le seguenti definizioni:

_attività di emissione di buoni pasto: attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

_servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto: le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività di cui all'art. 3 del DM 122/2017;

_buono pasto: documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'art. 4 del DM 122/2017, che attribuisce, al titolare, a sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e , all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione;

_società di emissione: impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'art. 144 del D.l.gs. 50/22016;

_esercizi convenzionati: esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'art. 3 del DM 122/2017 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

_cliente: il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti titolari;

_titolare: il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato ad utilizzarli.

_valore facciale Il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'Iva.

CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO:

Il buono pasto è il documento di legittimazione, anche in formato elettronico, che attribuisce:

_al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono;

_all'esercizio convenzionato il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione. Il valore facciale del buono è comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Eventuali variazioni di Iva lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di effettuare rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio economico. I buoni pasto sono utilizzabili esclusivamente:dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche se l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto;dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. I buoni non sono né cedibili né cumulabili oltre il limite di otto buoni, non sono né commercializzabili né convertibili in denaro. Per la prima volta viene consentito l'uso cumulativo dei buoni pasto, anche se non oltre il limite di 8 buoni. La novità è importante perché scioglie i dubbi sulla possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali a seguito dell'utilizzo di più ticket in contemporanea, ad esempio per fare la spesa al supermercato.

I buoni sono utilizzabili solo dal titolare ed esclusivamente per l'intero valore facciale. Il DM 122/2017 differenzia le caratteristiche che deve avere il buono pasto, a seconda che sia cartaceo oppure elettronico. I buoni pasto cartacei devono riportare:il codice fiscale o ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo; lo spazio per apporre: la data di utilizzo, la firma del titolare, il timbro dell'esercizio convenzionato presso cui il buono viene utilizzato, la dicitura "il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare". Nei buoni pasto elettronici: il codice fiscale o ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e codice fiscale della società di emissione; il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo, sono associati elettronicamente in fase di memorizzazione sul carnet elettronico; la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato sono associati elettricamente in fase di utilizzo del buono pasto; l'obbligo di forma del titolare è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati, un numero e un codice identificativo riconducibile al titolare; la dicitura "il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare" è riportata elettronicamente.

ESERCIZI PRESSO I QUALI PUÒ ESSERE EROGATO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA:

Il DM 122/2017 elenca i soggetti che sono legittimati ad esercitare il servizio di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. Si tratta dei soggetti legittimati ad esercitare: la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/1991; l'attività di mensa aziendale e interaziendale; la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (D.lgs. 114/1998); la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotto alimentari, previa iscrizione all'Albo di cui all'art. 5, 1° comma, L. 443/1985; la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 218778 e seguenti del codice civile; nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla L. 96/2006, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

nell'ambito dell'attività di ittiturismi, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'att. 12 comma 1 L. 96/201006 da parte di imprenditori ittici; la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale. Rispetto alla disciplina previgente (art. 285 del DPR 207/2010) è stato ampliato il novero dei soggetti presso i quali è possibile utilizzare i buoni pasto. Prima, infatti, il servizio poteva essere svolto solo dai soggetti che svolgevano le seguenti attività: la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/1991 e di eventuali leggi regionali in materia di commercio; attività di mensa aziendale e interaziendale; cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5 comma 1 L. 443/1985, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D.lgs. 114/1998, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Si ricorda, inoltre, che il comma 3 dell'art. 144 del D.lgs. 50/2016 prevede che l'attività di emissione di buoni pasto posa essere svolta solo: dalle società di capitali; con capitale versato non inferiore a 750.000 Euro; che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi; il cui bilancio sia corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo l'art. 2409-bis del c.c.

CONTENUTO DEGLI ACCORDI:

Il buono pasto può essere utilizzato in uno degli esercizi elencati al paragrafo precedente, previo accordo di convenzione con la società emittente i buoni. L'accordo deve contenere i seguenti elementi: durata del contratto, condizioni anche economiche, il termine di preavviso per l'eventuale rinegoziazione o disdetta; clausole di utilizzabilità del buono, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza; indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso gli stessi; indicazione del termine di pagamento che la società emittente deve rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati; indicazione del termine, non inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro cui l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate; indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti.


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