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Notifica di atti giudiziari all'amministratore e conflitto di interessi
Per riscuotere i propri crediti l’amministratore
non può notificare l’atto giudiziario a se stesso quale legale rappresentante del condominio. In base alla sentenza del 30 novembre 2017 del Tribunale di Milano III sezione (e sulla stessa linea anche la sentenza n. 19149/2014 della Cassazione) l’amministratore non può notificare un decreto ingiuntivo (derivante da fatture insolute emesse per l’attività da lui svolta) a se stesso a causa di un evidente conflitto di interessi, ma occorre procedere alla nomina di un curatore speciale del condominio.