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Gestione Separata Inps: aliquote contributive 2018


La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai soggetti che esercitano abitualmente l’attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati.

A partire dal 1° gennaio 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati distinti in due categorie:

_ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;

_ tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Con la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018, sono state rese note le nuove aliquote contributive complessivamente dovute alla Gestione Separata Inps per l’anno 2018, pari al:

_ 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria NON titolari di partita Iva per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

_ 33,72% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria NON titolari di partita IVA (ad esempio: co.co.co., associati in partecipazione);

_ 25,72% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di partita IVA (i cosiddetti professionisti “senza cassa”);

_ 24,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Nella tabella che segue forniamo una sintesi delle aliquote contributive applicabili per il 2018 e il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps:

CONTRIBUENTI OBBLIGATI

Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps:

_ i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;

_ i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta;

_ i collaboratori coordinati e continuativi;

_ i lavoratori autonomi occasionali, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;

_ i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;

_ gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);

_ i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all’interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l’obbligo di iscrizione: sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore; sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.

ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2018

_ Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e NON titolari di partita IVA, per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23% (33% + 0,72%+0,51)

_ Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e NON titolari di partita IVA: 33,72% (33% + 0,72%)

_ Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e titolari di partita IVA: 25,72% (25% + 0,72%)

_ Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24,00%.

MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO PER IL 2018

Le aliquote contributive sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2018 è pari a

€ 101.427,00.

Il minimale di reddito valido per l’accredito dei contributi per il 2018 è, invece, pari a € 15.710,00.

Di conseguenza:

_ i soggetti NON titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria per i quali è prevista la contribuzione obbligatoria aggiuntiva DIS-COLL (aliquota 34,23%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale di € 5.377,533 (di cui € 5.377,533 ai fini pensionistici);

_ i soggetti NON titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (aliquota 33,72%): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari a € 5.297,412 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici);

_ i liberi professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (aliquota 25,72%): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.040,61 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici);

_ i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (aliquota 24,00%): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.770,40.

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2018 riferite a prestazioni effettuate entro il 31.12.2017 si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente, il 2017 (principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002) e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2017 (33,23% per i soggetti obbligati anche all'aliquota DIS-COLL dal 1° luglio 2017, 32,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva DIS-COLL, 25,72% per i titolari di partita Iva non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati, 24% per i pensionati e gli iscritti ad altra gestione obbligatoria).

RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA’ DI VERSAMENTO

Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra il committente e percipiente non hanno subito modifiche; in particolare, si ha la seguente casistica:

_ TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS: Co.Co.Co; Venditore porta a porta; Lavoratore autonomo occasionale

RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO: 1/3 a carico del collaboratore; 2/3 a carico del committente

SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO: Committente

TERMINE DI VERSAMENTO: Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24: CXX se privi di altra copertura previdenziale; C10 per gli altri soggetti.

_ TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS: Associato in partecipazione

RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO: 45% a carico dell’associato; 55% a carico dell’associante

SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO: Associante (committente)

TERMINE DI VERSAMENTO: Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24: CXX se privi di altra copertura previdenziale; C10 per gli altri soggetti.

_ TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS: Lavoratore autonomo: “senza cassa”; non iscritto alla Cassa di appartenenza

RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO: 100% a carico del lavoratore autonomo

SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO: Lavoratore

TERMINE DI VERSAMENTO: Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi (per il 2018: saldo 2017, 1° acconto 2018 e 2° acconto 2018)

CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24: PXX se privi di altra copertura previdenziale; P10 per gli altri soggetti.


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