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Esenzione Canone Rai 75enni


Chi ha almeno 75 anni d'età (compiuti entro il 31.01.2018) e un reddito complessivo non superiore a 8.000 Euro (per l'anno 2018) è esonerato dal pagamento del canone di abbonamento Rai.

Per essere esonerati occorre presentare una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate, in cui si attesta il possesso dei requisiti, entro il 30.04.2018.

Il modello di dichiarazione è stato aggiornato con il provvedimento del 4.4.2018, sostituendo così il precedente, allegato alla Circolare n. 46/E del 20.09.2010.

L'aggiornamento è stato effettuato in virtù delle modifiche attuate con il decreto del 16.02.2018 con cui è stato alzata a 8.000 Euro, per l'anno 2018, la soglia di reddito che consente l'esonero dal pagamento per i 75enni.

ESENZIONE PAGAMENTO CANONE RAI

La Finanziaria 2008 ha introdotto un'agevolazione per il pagamento del canone Rai: chi ha almeno 75 anni d'età -compiuti entro il termine di pagamento del canone, quindi 31.1 e 31.7 di ciascun anno - e insieme al coniuge ha un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 Euro (516,46 × 13 mensilità), può chiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai per la tv posseduta nella casa di residenza. Per poter fruire dell’agevolazione, è richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, che hanno redditi propri. Recentemente, con il decreto del 16 febbraio 2018 , è stata ampliata la soglia di reddito per usufruire dell'esenzione, passando dai 6.713,98 Euro agli 8.000 Euro. La nuova soglia ha validità per il 2018.

Per usufruire dell'esenzione è necessario inviare un'apposita dichiarazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti. Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne (sempre per la prima volta) a partire dal secondo semestre la scadenza è fissata al 31 luglio, sempre che il compimento del 75° anno d'età avvenga entro il 31 luglio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Una volta verificato il possesso dei requisiti bisogna compilare l'apposito modello, aggiornato di recente dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 04.04.2018, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del 16.02.2018. Il modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni di compilazione, e deve essere: inviato in plico raccomandato senza busta a: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.a.t. - Sportello abbonamenti Tv- Casella postale 22, 10121 - Torino. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata una copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore; tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione sia firmata digitalmente da chi richiede l'esenzione, al seguente indirizzo mail: cp22.sat@postacertificatarai.it;consegnato, in alternativa, ad uno degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate;

Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari per fruire dell'esenzione. La dichiarazione deve contenere: i dati anagrafici del sottoscrittore;le informazioni relative alla residenza; l'anno per il quale ricorrono le condizioni per beneficiare dell'esenzione del canone; la dichiarazione di non essere coniugato (o unito civilmente ad altra persona), barrando l'apposita casella. Nel caso in cui il contribuente sia coniugato o unito civilmente ad altra persona, occorre indicare nell'apposito riquadro il codice fiscale del coniuge/soggetto unito civilmente; la dichiarazione che nell'anno d'imposta precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione, l'importo del reddito imputabile al dichiarante e al coniuge (o soggetto unito civilmente) non è superiore al limite previsto dalla legge, ovvero: 6.713,98 se la dichiarazione è resa per gli anni 2017 o precedenti; 8.000 se la dichiarazione è resa per l'anno 2018.

Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione.

Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario effettuare una dichiarazione di variazione, indicando nell'apposito campo l'anno in cui sono venuti meno i requisiti per beneficiare dell'esenzione. La dichiarazione di variazione comporta, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, l'addebito delle rate scadute del canone TV nella prima fattura utile successiva alla data di presentazione della dichiarazione. Coloro che non sono titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica dovranno procedere al versamento del canone TV mediante modello F24.

RIMBORSO DEL CANONE

Coloro che avessero già versato il canone, pur avendo diritto all'esenzione, possono chiederne il rimborso utilizzando l'apposito modello, anch'esso aggiornato con il Provvedimento del 4.4.2018. Con la stessa istanza, inoltre, è possibile chiedere contestualmente anche l'esenzione.

L’istanza di rimborso deve essere presentata con le medesime modalità previste per la dichiarazione sostitutiva.


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