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Disturbo della quiete condominiale, non è sufficiente il disturbo di un solo condomino.


Perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.

Cass. Sez. III n. 17131 del 17 aprile 2018 (Ud 21 mar 2018) Presidente: Di Nicola Estensore: Cerroni Imputato: Corpetti Rumore.Attività in ambito condominiale

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