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Chi paga l'ascensore nel condominio?


Spesso i condòmini si chiedono su chi ricadano le spese relative all'ascensore.

L'ascensore, si rammenta, rientra nelle parti comuni dell'edificio ai sensi dall'art. 1117 c.c.: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo.... le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori ...".

La c.d. presunzione di condominialità dell'impianto, si fonda sulla relazione strumentale necessaria fra lo stesso e l'uso comune (Cass. n. 3624/2005). Tuttavia, si ritiene che l'ascensore vada considerato parte comune se installato originariamente nell'edificio e che qualora l'installazione sia successiva, la proprietà dell'ascensore ricadrà sul condomino o sui condomini che hanno sostenuto le spese per l'impianto "purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera" (Cass. n. 20902/2010).


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