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Quando si possono usucapire le parti comuni del condominio?


Il condòmino può usucapire parti comuni del condominio?Probabilmente è una domanda che in molti si pongono visto l'utilizzo, in molti casi esclusivo, delle parti comuni del condominio da parte di un solo condòmino.

L'articolo 1158 del Codice Civile stabilisce che: la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni" . Sul tema la Suprema Corte è ferma nell'assunto che per provare il possesso continuo, pacifico e indisturbato che, di fatto, consente di usucapire, non rileva che gli altri condomini comproprietari si astengano dall'uso della cosa comune, ma è necessario che si verifichi una utilizzazione esclusiva fornendo la dimostrazione che il singolo condòmino, che invochi l'usucapione, ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzo che spetta agli altri condòmini comproprietari. L'elemento critico è pertanto la prova del possesso esclusivo da parte del singolo condòmino. La Cassazione ha più volte ribadito come il condòmino che rivendica l'usucapione debba dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo "inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso costituito da atti rivolti contro gli altri compossessori tali da palesare concretamente l'intenzione di non possedere più come compossessore".


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