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Terreno occupato per ricerche archeologiche: sorge diritto all'indennizzo per il proprietario


Il TAR Umbria Sez. I con sentenza n. 408 del 21 giugno 2018 ha stabilito che "gli artt. 43 della l. n. 1089 del 1939 e 68 della l. n. 2359 del 1865 prevedono il diritto del proprietario del terreno temporaneamente occupato per le ricerche archeologiche ad un indennizzo per i danni subiti, da determinarsi, con valutazione equitativa, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell'occupazione e tenuto conto di tutte le altre circostanze valutabili, ivi compreso l'eventuale pregiudizio riconnesso alle attività commerciali estrattive in corso. Si tratta di una causa indennitaria del tutto autonoma rispetto a quella derivante dall'espropriazione per pubblica utilità, che prescinde dalla qualificazione legale ancorata al regime urbanistico del terreno occupato e, dunque, dagli effetti del vincolo archeologico (di natura conformativa), dalle sue dimensioni e dai provvedimenti limitativi dell'uso, del godimento e della disponibilità del bene seguiti alla sua apposizione ed adottati ai sensi degli artt. 3 e 21 della l. n. 1089 del 1931".

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