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Malattia professionale e diritto al risarcimento


In caso di malattia professionale e di volontà di richiedere il risarcimento del danno, la prescrizione si calcola dal momento della scoperta della malattia. Con la sentenza numero: 19091/2018 la Corte di Cassazione si è occupata di questo tema, sempre al centro di confronto in dottrina e in giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha fissato il principio secondo cui l'inizio del calcolo per la prescrizione per il risarcimento si effettua dal verificarsi di fatti idonei a dare certezza dello stato di malattia. La Corte di Cassazione, negando il termine di decorrenza della prescrizione dal momento dell’esposizione ad agenti dannosi e confermando i precedenti orientamenti sul tema, ha ribadito un principio fondamentale sulla prescrizione dell’azione per chiedere il riconoscimento dello stato di malattia. In assenza di indicazioni del legislatore, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità è stata individuata dagli interpreti in maniera non sempre uniforme. In base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai ritenuto minoritario, la responsabilità del professionista è soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione con decorrenza dal compimento dell’atto dannoso e non dalla manifestazione esteriore delle conseguenze della prestazione inesatta del professionista.


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