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Distacco dall’impianto di riscaldamento anche se è vietato dal regolamento condominiale


La Cassazione (ordinanza 28051 depositata ieri, relatore Antonio Scarpa), prendendo atto delle modifiche della legge di riforma del condominio (220/2012) e delle leggi sul risparmio energetico e archiviando le vecchie proibizioni contenute nei regolamenti, ha dichiarato che non può essere valido il divieto assoluto di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato contenuto nel regolamento contrattuale.

La vicenda prende le mosse da un condòmino che nel 1992 aveva realizzato il distacco del suo impianto termico, offrendosi di pagare le spese di conservazione dell’impianto e il 30% dei consumi attribuiti. Ma l’assemblea aveva respinto la proposta, richiamandosi al regolamento contrattuale (modificabile solo all’unanimità quanto a questa clausola). E aveva continuato ad attribuirgli tutte le spese. Ma la suprema Corte ha stabilito che è nulla la clausola del regolamento condominiale che vieti sempre e comunque, anche quando questo non comporti alcun aggravio di spesa, il distacco dall’impianto centralizzato, per evidente contrasto con l’articolo 1118 del Codice civile e con gli interessi collettivi dettati dalla legge 10/91 e dal Dlgs 102/2014. Resta tuttavia, secondo la Cassazione, la libertà dei condòmini di regolare convenzionalmente la ripartizione delle spese di riscaldamento.


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