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Il piano del consumatore: Requisiti di ammissibilità


Abbiamo individuato le mansioni degli organismi di composizione della crisi. Definiamo ora il piano del consumatore, innanzitutto con questo termine si individuano le persone fisiche aventi debiti estranei all’attività imprenditoriale. Ci sono poi precisi requisiti di ammissibilità alla procedura. Dimostrare la nostra situazione di sovraindebitamento (art. 7, co.1) è il primo, dovremo poi dimostrare di non aver beneficiato delle procedure concorsuali della legge fallimentare (art. 7, co.2 lett.a) così come della procedura di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti (art. 7, co.2 lett.b). Non dobbiamo poi aver subito risoluzioni, revoche o cessazione degli effetti del piano del consumatore (art. 7, co.2 lett.c). In ultima analisi si allegherà la documentazione attestante la situazione economica e patrimoniale (art. 7, co.2 lett.d).

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