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  • Luca Baj

DIAMANTI: INTERESSANTE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI VERONA


Dal Tribunale di Verona la prima (forse) sentenza sulla questione diamanti. Informazioni fuorvianti della società venditrice, posizione privilegiata di questa rispetto all’investitore, bontà dell’investimento stesso che in realtà tale non era, convenienza e redditività che non trovano riscontro alcuno, neppure potenziale, così come le “quotazioni” dei diamanti, pubblicate periodicamente sul Sole24Ore, non fossero un parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura della società venditrice.

Un cocktail fuorviante per vendere qualcosa di ben diverso da quello che appariva. Quindi una pacifica responsabilità della società convenuta nel giudizio.

Per quanto riguarda invece la banca, il Tribunale ha escluso che questa si fosse limitata a svolgere una funzione di segnalazione alla società venditrice dell’interesse manifestato dal cliente per l’acquisto di diamanti, e quindi a porre la prima in contatto con quest’ultima per ogni questione inerente l’eventuale definizione dell’operazione, ponendo invece l’accento sul ruolo promozionale della vendita dei diamanti che l’istituto di credito aveva assunto.

Secondo il Tribunale, infatti, l’attività di “segnalazione” della banca, al di là della sua formale definizione, non poteva limitarsi all’indicazione alla società venditrice dei soggetti che di loro iniziativa avessero dimostrato interesse all’acquisto dei diamanti, ma al contrario era consistita nel sollecitare in loro quell’interesse, proponendo quel tipo di investimento che si sarebbe poi realizzato grazie all’intervento, solo in seconda battuta, della venditrice, con il compito principale, se non esclusivo, di predisporre la contrattualistica, di consegnare i diamanti e prestare i servizi accessori. L’istituto di credito, avendo l’obbligo, e non solo l’interesse, di promuovere presso la propria clientela la conclusione dei contratti di compravendita, operava come intermediario a favore della società venditrice.

Per quanto riguarda tuttavia la responsabilità della banca, il Tribunale esclude l’applicabilità della disciplina del TUF, atteso che il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario secondo la definizione che di esso ha dato la giurisprudenza di legittimità.

Diversamente, la fonte della responsabilità della banca va individuata nel rapporto intercorso tra la cliente e l’istituto di credito in relazione all’acquisto dei diamanti e nell’ambito del quale la prima ha posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo.


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