Le sezioni unite sull’onere di allegazione della banca convenuta
Con sentenza del 13 giugno 2019, n. 15895, le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute in tema di estensione dell’onere della prova relativo alla eccezione di prescrizione gravante sulla banca che voglia farla valere nei confronti del correntista. Ritiene infatti la Corte che sull’Istituto di credito convenuto in giudizio dal correntista, che abbia esperito azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, gravi, al fine di opporre eccezione di prescrizione, onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto, senza la necessità di indicare specifiche rimesse solutorie.
Tale considerazione si fonda sul principio in virtù del quale in tema di prescrizione estintiva l’elemento costitutivo è integrato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, pertanto alla parte che solleva detta eccezione è fatto onere soltanto allegare tale elemento costituivo, manifestando la volontà di volersi avvalere dell’effetto.
Certo una tale impostazione non elimina la questione relativa alla specifica indicazione delle rimesse solutorie, semplicemente lo sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, così che il Giudice valuti la fondatezza delle rispettive tesi alla luce del riparto dell’onere probatorio, eventualmente avvalendosi di una consulenza tecnica.
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