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La responsabilità del datore di lavoro


La Cassazione è intervenuta stabilendo il principio secondo cui il datore di lavoro deve predisporre meccanismi di vigilanza per impedire che il lavoratore disattivi i dispositivi di protezione. "Compete al lavoratore l'allegazione dell'omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, per integrare una responsabilità oggettiva del datore di lavoro". A prescindere dalla circostanza che il datore di lavoro, non avrebbe, nel caso di specie, adibito del personale alla sorveglianza dei locali, è tuttavia innegabile che, disattivando i meccanismi di sicurezza, il lavoratore si è posto egli stesso nella condizione di pericolo sfociata poi nell'infortunio.


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