La comunicazione dei dati ex art. 1129 c.c. non è elemento costitutivo della nomina dell’amministrat
L’art. 1129 c.c. che riporta tutti i compiti dell’amministratore in sede di nomina e i casi in cui è possibile chiederne la revoca al secondo comma prevede che: “contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, codice fiscale […], il locale ove si trovano i registri...”. Pertanto tale norma presuppone che la mancanza di tale indicazione possa comportare delle conseguenze alla delibera di nomina dell’amministratore. Tuttavia il Tribunale di Roma con la sentenza n. 12753 del 14/06/19 si è pronunciato respingendo un impugnazione di delibera assembleare promossa da un condomino proprio sulla base dell’inottemperanza a tale prescrizione di legge. Il Tribunale ha basato la sua pronuncia sul fatto che la mancanza dell’indicazione di cui all’art. 1129 c.c. non è elemento costitutivo della delibera di nomina dell’amministratore.