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Abbandono rifiuti: onere del sindaco


Stante la prevalenza della disciplina speciale, dettata dal D. Lgs. 152/2006, su quella generale rappresentata dal D. Lgs. 267/2000, il Tar Veneto (sentenza n. 943/2019) ha accolto il ricorso di un consorzio di Bonifica avverso l’ordinanza di rimozione adottata dal responsabile dell’area tecnica del Comune. Ciò in quanto, proprio secondo le previsioni della disciplina speciale, ed in particolare ex art. 192 D. Lgs. 152/2006, l’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati non può che essere adottata in prima persona dal Sindaco. In ogni caso, sebbene il Tribunale amministrativo abbia accolto il ricorso del Consorzio, non ha invece accolto la domanda di risarcimento danni riferiti alle spese sostenute ed al danno all’immagine subito dal consorzio. Il Tar ha infatti richiamato un orientamento consolidato per il quale, prima del nuovo esercizio del potere amministrativo, non può configurarsi nesso causale tra danno lamentato e comportamento procedimentale della PA.


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