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Impianti eolici, pubblicità e autorizzazioni


In tema di impianti eolici, le forme di pubblicità prescritte dagli art. 23 e 24 D. Lgs. 152/2006 si integrano fra loro, con la conseguenza che in mancanza di una delle forme il procedimento autorizzatorio potrebbe essere considerato illegittimo. È quanto ha stabilito il TAR Campania (sentenza n. 4322/2019) in riferimento al progetto di un impianto eolico per il quale era stata omessa la pubblicazione degli atti progettuali sul sito della Regione quale autorità competente, venendo così a mancare la pubblicità richiesta ai sensi dell’art. 24.10 D. Lgs. 152/2006. Le forme di pubblicità previste dalla normativa infatti, sono dirette ad assicurare in favore della collettività dei cittadini una informazione completa ed una partecipazione cosciente dei soggetti interessati, con la conseguenza per cui laddove manchi una delle forme prescritte idonee a garantire con maggiore semplicità l’accesso pubblico alla vicenda procedimentale, il procedimento di autorizzazione non potrà considerarsi legittimo.


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