top of page

Segnalazione dello stato di allerta di crisi


Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina tutti quei casi in cui l’impresa si trova in un grave stato di difficoltà economico-finanziaria tale per cui difficilmente riesce a far fronte alle obbligazioni pianificate. Obiettivo del Codice è quello di prevenire l’irreversibilità della crisi aziendale individuando e mettendo a disposizione diversi strumenti. Punto fondamentale è capire quali sono i soggetti abilitati a allertare l’imprenditore incitandolo a porre le dovute azioni correttive alla risoluzione della crisi. Per tanto i soggetti qualificati per tale scopo, secondo i nuovi articoli 16, comma 2, 17 comma 6 e 18, comma 6 del Codice, possono essere suddivisi in due categorie interni all’impresa o terzi. La prima categoria include tutti quei soggetti chiamati dalla legge a svolgere attività di controllo sugli organi di amministrazione della società o attività di revisione legale dei conti. Tali soggetti devono allertare l’impresa nel momento in cui la stessa non rispetti alcuni indici della crisi fermo restando che l’obbligo di vigilanza riguarda anche l’adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società. La seconda categoria, invece, ricomprende i creditori pubblici qualificati esterni all’impresa individuati nell’Agenzia delle entrate, nell’Inps e nell’Agente della riscossione. La mancata attivazione della procedura di allerta da parte di tali enti (creditori) pubblici qualificati comporta specifiche misure sanzionatorie per gli stessi in termini di recupero dei propri crediti in caso di procedure concorsuali. L’articolo 14, comma 2, inoltre, disciplina le sanzioni previste in caso di mancata segnalazione da parte dell’organo di controllo dello stato di allerta. Il tipo di responsabilità in capo all’organo di controllo è di tipo solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo. A seguito, infine, della segnalazione delle due categoria di cui sopra, l’imprenditore che non pone rimedio allo stato di crisi, viene segnalato dagli stessi all’Organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso le Camere di Commercio, il quale costringerà l’imprenditore a farsi aiutare nell’individuazione della soluzione più adeguata al superamento dello stato di crisi.


Dalla rete

Questo canale aprirà presto!
Non ci sono eventi in programma
bottom of page