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L’amministratore deve dividere i costi di corrispondenza tra tutti i condòmini


Per quel che riguarda l’imputabilità al singolo condomino delle cosiddette spese personali, va ricordato il principio più volte espresso dalla Cassazione, confermato anche con la sentenza 24696/2008, secondo cui «è affetta da nullità– e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall’articolo 1137 del Codice civile– la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individualidi un condomino, come quella che ponga a suo totale caricole spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza e detta nullità, a norma dell’articolo 1421 del Codice civile, può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione». Per costante giurisprudenza anche di merito, le spese postali rientrano tra le spese di gestione e dunque, anche se relative all’invio della corrispondenza a singoli condòmini, vanno sempre ripartite tra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate “ad personam”. Pertanto, nel caso di specie, la spesa di «convocazione dell’assemblea ordinaria e di spedizione del verbale» dovrà essere ripartita tra tutti i condomini, anche tra quelli che ricevono tali documenti a mezzo Pec, in proporzione ai relativi millesimi. Si ricordi, comunque, che è facoltà dell’assemblea stabilire un diverso criterio di ripartizione e addebitare le spese di corrispondenza solo a carico del condomino interessato alla spesa. In tale caso, però, la decisione dovrà essere presa all’unanimità dei condomini, non bastando la semplice maggioranza, neanche qualificata.

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