top of page

Bonus legittimo per gli immobili storici e artistici


Il nuovo regime fiscale, meramente agevolato, introdotto nel 2012, previsto per gli immobili di interesse storico o artistico in sostituzione di quello “speciale”, antecedentemente previsto per i medesimi immobili, è costituzionalmente legittimo, benché il beneficio accordato a tali immobili esca ridimensionato tendenzialmente sotto il profilo quantitativo.

 

La Corte costituzionale, con la recente sentenza 72, depositata lo scorso 4 aprile (redattore Carosi), ha così dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 5-quater e 5-sexies del decreto legge 6/2012, poi convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9, 2° comma, e 53 Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara con ordinanza 1° dicembre 2015 (pubblicata nella Gazzette Ufficialie n. 8 / 2016, I serie speciale).

Il nuovo intervento della Consulta segue la sentenza 145/2015, su questione sempre sollevata dai giudici tributari di Novara.

 

Sino al periodo d’imposta in corso 2011, per tutti gli immobili di interesse storico o artistico, senza distinzione di destinazione o di classificazione catastale e indipendentemente dal loro concreto utilizzo (locati o meno) e con l’eccezione di quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa o di produzione o scambio finalizzati a tale attività, il regime d’imposizione fiscale risultava completamente scollegato dal valore locativo o fondiario dell’immobile, in quanto il reddito derivante dal suo possesso veniva determinato sulla base della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria di appartenenza (articolo 11, comma 2, del Dlgs 413/1991).

 

La nuova disciplina del 2012 ha quindi eliminato il criterio della rendita figurativa, prevedendo per tali immobili, non posseduti in regime di impresa e locati, che il reddito imponibile Irpef sia rappresentato dal maggiore fra il canone di locazione ridotto del 35% e la rendita catastale rivalutata del 5% calcolata applicando la tariffa d’estimo propria dell’immobile, ridotta della metà (si veda la risoluzione dell’agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2012, n. 114/E).

L’introduzione del regime tributario in questione – afferma la Corte, richiamando la sua giurisprudenza consolidata (sentenze 346/2003 e 108/1983; ordinanza 174/2001) – rientra nel potere discrezionale del legislatore di decidere non solo sull’an, ma anche in sul quantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di agevolazioni e benefici fiscali: nell’esercizio di tale potere il legislatore non è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora siano diversamente valutate le condizioni per le quali tale regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia.

In particolare, di per sé, il nuovo regime fiscale non può essere in contrasto con il principio di ragionevolezza per il solo fatto che la nuova disciplina si discosti dalla precedente, più favorevole, già ritenuta costituzionalmente legittima con la sentenza 346 / 2003.

Come illustrato dal giudice rimettente la normativa denunciata modifica, in senso peggiorativo per il contribuente, il precedente regime fiscale dettato per gli immobili vincolati (articolo 11, comma 2, legge 413/91), abrogato proprio dalle norme censurate del decreto legge 16/2012.

 

In concreto, dal 2012, il precedente regime fiscale – speciale – viene sostituito da un regime meramente agevolato (tassazione del 65% del reddito locativo), esito che, ad avviso della Ctp di Novara avrebbe violato:

_ il principio di tutela del patrimonio storico-artistico nazionale (articolo 9, comma 2°, Costituzione), per la ritenuta eliminazione sostanziale della distinzione tra immobili vincolati e non;

_ il principio di uguaglianza e ragionevolezza (articolo 3 Costituzione), omettendo adeguate visure compensative a fronte dei costi di conservazione e dei vincoli che limitano la libera disponibilità di tali beni;

_ il principio di capacità contributiva (articolo 53 Costituzione), poiché la tassazione del 65% del reddito locativo non sarebbe giustificata da indici reddituali effettivi.

Diversamente, la Corte costituzionale ha salvato, nello specifico e con un condivisibile inquadramento sistematico, il nuovo regime agevolativo, richiamando la sovranità del legislatore che ha operato, quindi, nel rispetto dei parametri costituzionali citati.

Il principio di ragionevolezza appare il criterio logico fondamentale per la composizione di conflitti tra interessi di rilievo costituzionale in materia di agevolazioni fiscali, sicché la scelta del regime agevolativo è censurabile se la discrezionalità legislativa è stata esercitata in maniera irragionevole (Corte costituzionale 272/94, 119/95).

In diverse occasioni abbiamo richiamato la giurisprudenza della Corte sulla necessità di contemperare, nell’applicazione di norme agevolative, tra valori potenzialmente confliggenti, sicché la misura agevolativa deve essere concretata e commisurata secondo un criterio che concili esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino (sentenze 134/1982, 272/1994, 119/1999).

Anche nella materia in oggetto, la Corte conferma la sua giurisprudenza e la sostanziale tenuta sistematica del complessivo trattamento tributario degli immobili storico – artistici, permanendo una diversità di trattamento legale e tributario, correlata al pregio storico o artistico del bene che lo differenzia radicalmente dai beni che tale pregio non hanno.

La notazione svolta dal giudice remittente, la quale necessariamente non poteva essere risolta nell’incidente costituzionale, atteneva piuttosto, in senso ampio e politico, quasi de iure condendo, ad una considerazione di sufficienza della nuova normativa alla effettiva valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico.

Rispetto a tale prospettiva l’interrogativo rimane, poiché risulta ancora ampiamente deficitaria la corresponsabilizzazione dello Stato nella conservazione e manutenzione del patrimonio artistico, spesso rimesso alla virtù del privato che accidentalmente se ne ritrova proprietario.


Dalla rete

Questo canale aprirà presto!
Non ci sono eventi in programma
bottom of page