I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla scheda carburante
L'attuale disposizione di legge prevede che dal 1° luglio 2018 i titolari di partita IVA dovranno documentare gli acquisti di carburante (benzina/gasolio) con fatturazione elettronica. La scheda carburante non potrà più essere utilizzata. Gli acquisti, inoltre, per essere deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA dovranno essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili. Basta quindi contante. Le nuove regole hanno come obiettivo contrastare la sopravvalutazione dei costi per carburanti da parte delle imprese e lavoratori autonomi, finalizzata all'abbattimento dell'imponibile e quindi al minor versamento delle imposte. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente con la Circolare 8/E del 30.04.2018 per fornire i primi chiarimenti relativi a queste novità.Si segnala, tuttavia, che è in arrivo un emendamento che renderà più graduale l'abbandono della scheda carburante. Il testo dell'emendamento prevede infatti un regime a doppio binario che consentirà:
di utilizzare, per chi vorrà, la fattura elettronica dal 1° luglio 2018, con l'obbligo in questo caso di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva;
di continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018, senza incorrere in sanzioni.
L'emendamento è una risposta alle richieste delle associazioni di categoria che in queste ultime settimane hanno reso note le proprie difficoltà.
Per l'ufficialità della disposizione occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta del testo, che dovrebbe essere inserito nel decreto legge sulla crisi della compagnia area Alitalia. Nel frattempo, pertanto, offriamo un riepilogo della nuova disciplina aggiornato ai più recenti chiarimenti di prassi.