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Le cartelle di pagamento non firmate digitalmente

L'Agente della Riscossione può indifferentemente notificare la cartella di pagamento in via telematica allegando al messaggio PEC un documento informatico oppure mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").

In base alla sentenza n. 30948 del 2019 della Suprema Corte di Cassazione, “Nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”.

La Corte ribadisce che ai sensi dell'art. 22, comma 3, del CAD, "le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta". Per la Cassazione deve quindi escludersi l’ illegittimità della notifica della cartella di pagamento quando il documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico e non firmato digitalmente viene trasmesso al contribuente via PEC.

Nel caso trattato, tra l’altro, la società ricorrente non ha mai disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta.

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