Periodo Covid e segnalazioni in Centrale Rischi
Banca d’Italia ha fornito agli intermediari indicazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi a seguito delle previsioni del Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).
In particolare, gli intermediari non devono segnalare:
(1) sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del D.L.; tali misure prevedono l’irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali;
(2) rate scadute - in quanto sospese - nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all’art. 56, co. 2, lett. c); questa disposizione prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.
Infine, chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato. Le precisazioni sono disponibili al link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio- norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale- dei-rischi.pdf
Fonte:
Divisione Stampa e relazioni esterne - Banca d’Italia