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Quando un bene è condominiale?

Com’è noto il Codice Civile non fornisce una definizione chiara e precisa di parti comuni condominiali, l’unica fonte in tal senso la possiamo trovare nell’art. 1117 c.c. il quale si limita, tuttavia, ad indicare quali sono le parti dell’edificio che devono essere considerate in comunione tra tutti i condomini. Si tratta, infatti, di beni che si presumono comuni, salvo diversa disposizione tra le parti. La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, la m. 4890 del 24 febbraio 2020, pronunciandosi su un caso in cui il condominio reclamava la proprietà esclusiva del locale contatori, ha sancito che: “in presenza di uno stabile asservimento di un bene al godimento delle proprietà individuali situate all'interno dell'edificio in condominio, si deve presumere che detto bene sia di proprietà comune a tutti i condomini”. Pertanto, in ragione della suddetta pronuncia il vano contatori è stato definito di proprietà di tutti i condomini. Si aggiunga inoltre che, come capita in diverse occasioni, nel caso in cui i contatori condominiali siano stati posti all’interno di un’unità privata, ad esempio spesso vengono posti nel box di un singolo condomino, se non è possibile spostarli in altra area, si instaurerà un diritto di passaggio per cui il condomino non potrà impedire agli altri condomini l’accesso al vano.

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