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Reati tributari e principio ne bis in idem

L’art. 4 del Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo stabilisce che nessuno può essere perseguitato o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

Deve essere esclusa però la violazione del diritto sancito dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU allorché tra due procedimenti - amministrativo e penale -, che sanzionano il medesimo fatto, sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto; legame che deve essere ravvisato, in particolare:

  • quando le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima condotta;

  • quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l’interessato;

  • quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti;

  • quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l’interessato, in rapporto alla gravità dell’illecito.

Sulla stessa linea è anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato il principio secondo cui non sussiste la violazione del ne bis in idem nel caso della irrogazione definitiva di una sanzione formalmente amministrativa, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema (Cass., n. 5934 del 07/02/2019; Cass., n. 6993 del 14/02/2018).

In altri termini, nello specifico caso dei reati tributari, la minaccia di una sanzione detentiva per condotte particolarmente allarmanti (essendo previste dal Dlgs 74/2000 specifiche soglie di punibilità), in aggiunta a una sanzione amministrativa pecuniaria, persegue legittimi scopi di rafforzare l’effetto deterrente a fronte di condotte gravemente pregiudizievoli per gli interessi finanziari nazionali ed europei.

La garanzia del principio ne bis in idem in ambito nazionale, è riconosciuta solo in ambito penale, dall’art. 649 c.p.p. (così Cass., sez. pen., sent. n.14402 del 16 aprile 2021).


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