Sanzioni antiriciclaggio: calcolo del termine per la notifica
La Corte di Cassazione, pochi giorni fa, è intervenuta in tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme anticriciclaggio, ed in particolare in relazione alla estinzione della sanzione accessoria a carico del condebitore solidale. La Corte rileva che, ai fini della decorrenza del termine per la notifica della contestazione, l’attività di accertamento dell’illecito non può coincidere con il momento di acquisizione del fatto, poiché questa deve essere intesa nella sua complessità, comprendendo così i tempi necessari alla valutazione dei dati raccolti e le indagini espletate al fine di verificare la sussistenza della infrazione e la formulare correttamente la contestazione. Di conseguenza, ritiene la Corte, competerà al giudice di merito stimare il tempo (ragionevolmente) necessario alla piena definizione della contestazione ed individuare il giorno di decorrenza del relativo termine di notifica, in ogni caso tenendo adeguatamente in considerazione le peculiarità del caso concreto, che può presentare maggiore o minore complessità. Sulla base di questi rilievi, evidenzia la Suprema Corte, ed in relazione alla particolarità del sistema dell’illecito amministrativo, la solidarietà tra trasgressore principale e condebitore, non assolve una mera funzione di garanzia ma persegue un fine pubblicistico «di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione», e pertanto l’obbligazione del corresponsabile deve necessariamente possedere una propria autonomia, non potendo così beneficiare dell’estinzione dell’obbligazione in capo al trasgressore stesso. Cassazione Civile sez. II, n. 11774 del 6 maggio 2019.