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Spese funebri, regole di detrazione


In sede di dichiarazione dei redditi sono detraibili le spese funebri sostenute in caso di morte di persone, per un importo non superiore a 1.550 Euro per ciascun decesso.

Ricordiamo che con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) la detrazione si applica a qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela. E' stata, infatti, eliminato il riferimento all'art. 433 del codice civile, che indicava tra le persone per le quali era possibile beneficiare della detrazione:

  • il coniuge;

  • i figli, anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi;

  • i genitori, e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

  • i generi e le nuore;

  • il suocero e la suocera;

  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Tale modifica ha effetto retroattivo a partire dal 2015.

Si riepilogano di seguito le caratteristiche dell'agevolazione, alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 7/E del 27.04.2018.

BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

La detraibilità spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa. La detrazione può essere ripartita tra più persone, qualora sul documento contabile - anche se intestato ad unico soggetto - sia annotata una ripartizione delle spese sottoscritta dallo stesso intestatario del documento (C.M. 26 del 25.05.1979). Se la spesa è sostenuta da soggetti diversi dall'intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione, è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall'intestatario del documento.

LIMITE DI SPESA DETRAIBILE

La detrazione è pari al 19% della somma corrisposta, nel limite di 1.550 Euro per ciascun decesso (l'importo di 1.550 Euro è stato così modificato dalla Legge di Stabilità 2016, in precedenza era 1.549,37 Euro). Tale limite vale anche nel caso in cui la spesa relativa allo stesso defunto sia sostenuta da più soggetti, o nel caso in cui il pagamento sia ripartito su più anni. Ai fini della detraibilità non è più richiesto che il defunto sia un familiare, tra quelli elencati all'articolo 433 del codice civile. La legge fa riferimento alla "morte di persone", quindi anche non familiari, e anche non fiscalmente a carico. Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352), con il codice 14.

SPESE FUNEBRI

Per spese funebri si intendono quelle che servono per il trasporto al cimitero e per la sistemazione della salma, ad esempio nei loculi cimiteriali. Le spese funebri devono rispondere al criterio di attualità rispetto all'evento, pertanto sono escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio l'acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione n. 944 del 28.07.1976).

Le spese devono essere documentate da apposite fatture, contenenti gli importi corrisposti a titolo di onoranze funebri.

SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO

La detrazione spetta anche quando le spese funebri sono sostenute all'estero a condizione che la documentazione in lingua originale sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se si tratta di inglese, tedesco o spagnolo è sufficiente che la traduzione sia eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione originale in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata se il contribuente è residente nella Regione del Friuli Venezia Giulia, e appartiene alla minoranza slovena (Circolare 7/E del 27.04.2018).

RIPORTO IN DICHIARAZIONE

Le spese funebri vanno indicate nei righi:

  • E8-E10 del Mod. 730, con il codice 14;

  • RP8-RP13 del Mod. Redditi PF, sempre con il codice 14. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.


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