Cassazione: nello swap l’alea va valutata ex ante
La Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2018, n. 18724 - Pres. Didone, Rel. Di Marzio, ha stabilito che il sostenere la nullità del contratto di swap per mancanza di causa, in conseguenza della mancanza di alea, possiede in sé — e cioè se l’assenza di causa non emerga alla stregua del testo contrattuale valutato ex ante — la stessa fondatezza che avrebbe la tesi della nullità del contratto di assicurazione per il rischio di incendio o di terremoto, che costituiscono normalmente eventualità remote alquanto, una volta che l’incendio o il terremoto non abbiano avuto luogo. Insomma, i contratti aleatori sono previsti dall’ordinamento e non vanno certo incontro in sé stessi ad un giudizio di immeritevolezza. La valutazione di meritevolezza del contratto, se possibile, deve comunque essere operata ex ante.
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