Principi di adeguata verifica elaborati da Bankit: semplice o rafforzata
A fine luglio Banca d’Italia ha pubblicato disposizioni in merito alla adeguata verifica cui è tenuto un operatore istituzionale verso la propria clientela. I criteri sono omogenei, e tendenzialmente comunque diversificati a seconda della tipologia di cliente, al beneficial owner, al Paese da cui la disposizione viene impartita, e dall’intermediario. Non solo. La valutazione considera la struttura del prodotto o del servizio offerto, in termini di trasparenza e complessità, e i canali di distribuzione, in particolare se si tratta di prodotti o servizi innovativi, collegati all’utilizzo di contante, alla ragionevolezza in relazione al profilo economico del cliente e del titolare effettivo. E’ previsto l’obbligo di attingere alle risultanze della valutazione nazionale, a quelle della Commissione Europea Supranational Risk Assessment Report, ai paesi non collaborativi del GAFI, alle relazioni del Fondo Monetario Internazionale (Financial Sector Assessment Programme), nonché alla verifica se il paese è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure restrittive correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Gli intermediari tuttavia devono assicurare che la classe di rischio sia coerente con la conoscenza del cliente, applicando, se del caso, classi di rischio più elevate, mentre l’abbassamento del livello di rischio deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto. Fra le novità si evidenzia che i soggetti finanziari devono conoscere adeguatamente il funzionamento del sistema informatico e i criteri che determinano la classe di rischio. Per questo motivo sicuramente non tutti i sistemi informatici in uso sono conformi alle nuove disposizioni. Per il gruppo, la profilatura viene effettuata dalle singole società anche sulla base delle informazioni utilizzate dalle altre società del gruppo con assunzione, per uno stesso cliente, del profilo di rischio più elevato e con motivazione scritta dell’eventuale variazione. Le misure rafforzate di adeguata verifica sia applicano quando sussiste un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per effetto di specifiche previsioni normative o di una autonoma valutazione dell’intermediario.
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