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Il TAR Lazio sulla tassazione delle criptovalute


Il TAR Lazio si è trovato ad interrogarsi su una fondamentale questione: come vanno dichiarate e tassate le criptovalute? Con la sentenza pubblicata il 27 gennaio scorso il TAR ha provato a fornire alcune indicazioni. La decisione trae origine dalla impugnazione di atti di AdE che evidenziavano la necessità di indicare le valute virtuali nel quadro RW. I giudici, a seguito di una analisi dottrinale e degli atteggiamenti già adottati in altri Paesi, hanno adottato una definizione funzionale, e ciò comporta che sia «soggetta a tassazione non la moneta virtuale come mezzo finanziario in sé, ma l’utilizzo della moneta virtuale ai diversi fini che essa rende possibili (finanziari o di acquisto di beni e servizi, a seconda dei casi)». Il punto è quindi, secondo il TAR, che «l’utilizzo della moneta elettronica ai fini di cui si discute, non costituisce “titolo” per la formazione di una particolare tipologia di redditi, bensì questi ultimi deriva dall’impiego di moneta elettronica per finalità di investimento o di scambio di beni e servizi, con conseguente possibilità di realizzazione di plusvalenze o altri redditi tassabili in base alla loro natura». Volendo semplificare, l’impiego di moneta virtuale diventa rilevante ai fini del TUIR, poiché ai sensi dell’art. 67 esso è soggetto a tassazione laddove (e nella misura in cui) generi materia imponibile.


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