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Bankitalia: precisazioni sulle segnalazioni in CR ai tempi del Covid-19

Banca d’Italia ha fornito alcune precisazioni in materia id segnalazione in Centrale Rischi ai tempi del Covid-19. Bankitalia ha infatti ritenuto necessario fornire alcuni chiarimenti in riferimento al cd. Decreto Cura Italia, il quale all’articolo 56 che le imprese (secondo la definizione dell’art. 106 del TUB) possano avvalersi, dietro comunicazione, di alcune misure di sostegno finanziario, misure delle quali gli intermediari debbono tener necessariamente conto ai fini delle eventuali segnalazioni in Centrale Rischi. Ad esempio, Banca d’Italia specifica che «nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi». È altresì incitato come per l’intero periodo di efficacia della sospensione, deve essere interrotto «il computo dei giorni di persistenza degli inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”». In ogni caso, conclude Bankitalia, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento di concessione del beneficio.

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